Con la circolare n. 32 del 6 luglio, ha chiarito – in materia fiscale - che le attività effettuate dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Questi i dettagli delle principali novità. Innanzitutto, sulla base delle indicazioni del Ministero per le politiche agricole e forestali, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.
In seconda battuta, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso in cui la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
Altro parametro per l’energia oltre i 200 KW è che il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) dev’essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (volume calcolato senza gli incentivi erogati).
Ultima clausola, entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
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