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25-01-2008 |
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Da 2009 certificato obbligatorio per la casa |
Dal luglio 2009 qualsiasi appartamento, per essere venduto o affittato, dovra' essere munito di certificazione energetica. |
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Un esempio di questa certificazione arriva da Bolzano, capofila in Italia, dove il sistema prevede l'assegnazione ad un edificio, o ad un singolo immobile, di una classe energetica (da A a G) come accade per gli elettrodomestici. La legge intanto prevede tre fasi di attuazione, la prima gia' partita nel 2007. Ecco una sintesi del quadro normativo fornito dall'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili:
- EDIFICI INTERESSATI: il Dlgs 192/05 prevede che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, siano dotati di un attestato di certificazione energetica. Oltre ai casi precedenti il Dlgs 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessita' della certificazione all'immissione sul mercato dell'edificio, indipendentemente dall'effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione. Gli oneri della certificazione restano a carico di chi immette l'edificio sul mercato. Per rispettare quest'obbligo era prevista l'emanazione di uno specifico decreto che fissasse i criteri per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e per la definizione delle classi energetiche da assegnare agli edifici. Ad oggi questo decreto, cioe' ''Linee guida nazionali per la certificazione energetica'', non e' ancora stata pubblicato;
- ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA: in attesa dell'emanazione delle linee guida, il Dlgs 311/06 stabilisce che l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica se stabilita dalla locale amministrazione comunale con proprio regolamento, purche' antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. L'attestato deve contenere i fabbisogni di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica eventualmente prevista dalla locale amministrazione comunale;
- TEMPI: a partire dal primo luglio 2007, certificazione energetica per gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell' intero immobile; a decorrere dal primo luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; dal primo luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, delle singole unita' immobiliari;
- CONTRATTI DI VENDITA O LOCAZIONE: la certificazione e' obbligatoria nel caso di cessione dell'immobile a titolo oneroso (vendita) o di contratto di locazione. In assenza di questo documento, i contratti sono nulli. L'attestato di qualificazione energetica dovra' quindi essere allegato ai contratti. Il costruttore deve consegnare la certificazione, contestualmente all'immobile. (ANSA).
www.ansa.it
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