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16-01-2009 TUTTE LE NEWS
La detrazione fiscale č ripristinata
Gli emendamenti approvati all’articolo 29 del decreto 185 riportano il 55% alla sua originale efficacia. La detrazione spalmata su 5 anni. Un respiro di sollievo per operatori e cittadini e un risultato ottenuto a furor di popolo.
 

Dietrofront del governo sulla detrazione fiscale. Tutto torna come prima o quasi. Se non ci saranno modifiche dell’ultima ora, almeno per i prossimi due anni verrà mantenuto il 55% e soprattutto il suo impatto visto che non ci saranno più limiti di spesa annuali, come quelli indicati nel decreto 185/08.
Alleghiamo il testo degli emendamenti apportati all’articolo 29 del decreto 185 (con la versione originale), il cosiddetto decreto “anti-crisi”, che tratta appunto della detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. Il testo è quello approvato dalle Commissioni riunite di Bilancio e Finanza della Camera. L’esame in aula è iniziato lunedì e dovrà poi passare al Senato. Il Governo ha richiesto la fiducia sul provvedimento che resterà quindi pressoché immutato, scatenando le critiche delle opposizione e dello stesso Presidente della Camera dei Deputati.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti disposizioni, per capirsi quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
La detrazione dell’imposta lorda resta del 55% ma dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (quindi non più tra 3 o 10 anni). Non ci sono limiti annuali per la detrazione, che avrebbero inficiato il provvedimento e costretto ad una doppia presentazione cautelativa della richiesta di detrazione, una per il 55% e un’altra per il 36%. Ma molto più probabilmente avrebbero scoraggiato questi interventi e favorito i lavori in nero. E’ inoltre eliminata la procedura del “silenzio-dissenso” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo emendato rispetto al decreto sopprime nell’art 29, comma 1 la frase “alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
Quindi i limiti di risorse finanziarie annuali, che si leggono nel comma 7 modificato, sono relativi solo a crediti di imposta per le spese per attività di ricerca.
Altra novità riguarda una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate che dovranno fare i contribuenti interessati alle detrazioni. La comunicazione, che ha l’obiettivo di monitorare l’andamento delle richieste, dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).
Come abbiamo detto su queste pagine, sarebbe stato un suicidio per l’economia (oltre che per rilanciare l’efficienza energetica in edilizia) non prorogare per i prossimi anni questo provvedimento che ha dimostrato la sua validità. Un provvedimento praticamente a costo nullo per lo Stato e portatore di innumerevoli benefici per moltissimi settori manifatturieri, per i progettisti e gli installatori presenti in Italia. E per gli stessi utenti, i cittadini e le imprese. Una delle vere soluzioni anti-crisi e per questo un risultato ottenuto a furor di popolo.

Scarica il documento:

  art29_emendamenti.pdf (0.60 Mb)

qualenergia.it