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04-03-2009 |
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Cumulabilità delle tariffe incentivanti con il credito di imposta per invest. su aree svantaggiate |
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 28 luglio 2005, il quale ha definito i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, non ha diritto alle tariffe incentivanti chi, per la realizzazione dell’impianto, abbia usufruito di contributi in conto capitale in misura superiore al 20% del costo dell’investimento. |
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Con la Risoluzione n. 20/E del 27 gennaio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con l’espressione “contributi in conto capitale” il Legislatore abbia inteso far riferimento a tutti i contributi pubblici, a prescindere dalla loro denominazione. Ne consegue che il credito d’imposta per i nuovi investimenti in aree svantaggiate – di cui all’art. 1, commi 271 – 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –, nonostante sia stato definito dalla stessa Agenzia come credito in “conto impianti”, ricade tra i contributi menzionati dall’art. 10 del D.M. 28 luglio 2005, poiché persegue il medesimo scopo di un contributo in conto capitale, ossia la “ristrutturazione e/o potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa”. Qualora, pertanto, l’investitore abbia usufruito del credito di imposta per un valore superiore al 20% del costo dell’investimento, egli decadrebbe automaticamente dal diritto alle tariffe incentivanti.
RENEWS - DE int.
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