- indicare una scadenza per i conguagli che eventualmente devono essere operati dai Gestori contraenti per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno e il 31 dicembre 2008;
- prevedere che il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto; e che il predetto contributo venga gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08;
- prevedere che il valore dell’energia elettrica immessa possa compensare il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata ad eccezione dell’Iva nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva
Questi sono miglioramenti che saranno apprezzati dagli utenti con impianti fotovoltaici in regime di scambio sul posto, in particolare i privati, che avranno il riconoscimento in compensazione dell’Iva.
Trovate la delibera al link:
http://www.autorita.energia.it/docs/08/184-08arg.htm
tuttotetto.it