Possono dichiarare il reddito agrario anche le società agricole – citate nell'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004 (Snc, Sas, Srl) – che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in base al comma 1093 della legge 296/06.
In base ai chiarimenti della circolare 50/E del 1° ottobre 2010, risultano escluse da tale possibilità le cooperative agricole di trasformazione/vendita dei prodotti dei soci che non possiedono terreni e quindi alle stesse risulta ovviamente preclusa la possibilità di determinare catastalmente il reddito dell'attività energetica.
L'attività di produzione d'energia fotovoltaica, essendo considerata attività agricola connessa, deve rispettare il requisito della prevalenza. La circolare 32/E stabilisce che l'imprenditore agricolo deve essere in possesso di terreni agricoli (distinti in catasto con l'attribuzione di reddito agrario) nel comune ove è ubicato l'impianto fotovoltaico. Pertanto, attestato il possesso di terreni, l'imprenditore agricolo deve verificare, in base alla potenza nominale dell'impianto (KW) il rispetto della prevalenza con l'attività agricola. I parametri da rispettare sono i seguenti:
- gli impianti di potenza inferiore ai 200 KW sono sempre produttivi di reddito agrario (franchigia) se gestiti da un imprenditore agricolo anche in regime di esonero Iva.
- Per gli impianti aventi una potenza superiore, la prevalenza è rispettata se ricorre alternativamente uno dei seguenti requisiti:
2.a) - l'impianto è integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura iscritta in catasto);
2.b) - il volume di affari derivante dall'attività agricola (escludendo ovviamente l'attività di produzione di energia) sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (escludendo anche la tariffa incentivante);
2.c) - il titolare dell'impresa agricola, entro il limite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un Ha di terreno (utilizzato per l'attività agricola) ogni 10 KW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 KW.
Se l'imprenditore agricolo non rispetta almeno uno dei requisiti la produzione di energia eccedente la franchigia viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Tuttavia, la disposizione è valida solo con riferimento alle società semplici e alle ditte individuali.
Per le altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, il non rispetto dei parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario.
Ai fini dell'Iva, per le aziende agricole in regime speciale, la cessione dell'energia comporta la separazione delle attività e l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% (se ceduta al Gse o agli altri soggetti di cui al n. 103 della tabella A, parte III). Nel caso in cui l'azienda agricola destini parte dell'energia all'autoconsumo interno (necessario l'assolvimento dell'accise per le potenze superiori a 20 Kw) dovrà emettere la fattura interna rendendo dovuta l'Iva nella contabilità separata dell'attività energetica e indetraibile nella contabilità dell'attività agricola in regime speciale. Se tutta l'energia prodotta viene autoconsumata non si realizza una nuova attività e pertanto non è necessario tenere due distinte contabilità, ma non sarà possibile recuperare l'Iva sull'impianto per le aziende in regime speciale Iva.
Infine, si precisa che l'accatastamento degli impianti fotovoltaici a terra (categoria D/1, circolare 3/T/08) comporta l'azzeramento del reddito agrario del terreno che viene classificato "ente urbano" e questa circostanza dovrebbe essere riconsiderata in quanto nella fattispecie la produzione di energia è produttiva di reddito agrario.
Per le imprese di allevamento intensivo con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari che realizzano impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con i fabbricati e dichiarano il reddito degli animali eccedenti in base ai parametri previsti dall'articolo 56 bis del Tuir si ritiene che tali coefficienti assorbano anche l'imponibile della produzione di energia. (Gian Paolo Tosoni)
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