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15-11-2007 |
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La riforma delle rinnovabili |
Un articolo di Edo Ronchi, senatore dell'Ulivo, sulle novità riguardanti gli incentivi all'elettricità da rinnovabili che hanno superato il vaglio del Senato |
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Al Senato sono stati approvati quattro articoli aggiuntivi all’art.30 che introducono la riforma delle rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Il testo approvato in un quadro di difficoltà, numeriche e politiche, è un importante e positivo passo di una riforma lungamente attesa, anche per la difficile gestazione.
Il dibattito era iniziato con un disegno di legge che puntava a recuperare i ritardi dell’Italia nell’attuazione del Protocollo di Kyoto che fu abbinato all’esame di un disegno di legge del Ministro Bersani. Per questo fu stralciata la riforma delle rinnovabili dal disegno di legge originario con cinque articoli presentati come emendamenti al Ddl Bersani.
L’urgenza della riforma e il suo rilevante peso anche economico (l’aumento del prezzo del petrolio ha fatto salire rapidamente la bolletta energetica del Paese e i ritardi dell’Italia nella riduzione dei gas di serra hanno anche un rilevante costo economico) hanno contribuito alla decisione, sollecitata dalle Commissioni Ambiente e Industria del Senato e positivamente sostenuta anche dal Ministro Bersani, di inserire nel disegno di legge Finanziaria questa riforma.
I testi di questi articoli riprendono sostanzialmente l’impianto e la lettera di quattro dei cinque articoli emendativi sui quali si era già registrato un accordo dei Senatori della maggioranza con il Ministro Bersani; il quinto articolo, quello che prevedeva un riordino dell’Enea con l’istituzione di un’Agenzia per le fonti rinnovabili e per il risparmio energetico, per il suo carattere esclusivamente ordinamentale, non ha potuto trovare spazio nella Finanziaria.
Il primo articolo aggiuntivo riforma l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. Il sistema previsto introduce il “conto energia”per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW che, su richiesta del produttore, hanno diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva per quindici anni, differenziata per fonte, aggiornabile ogni tre anni.
Per gli impianti che superano 1 MW di potenza viene innescato una sorta di sistema in “conto energia” nei certificati verdi. I certificati verdi, del valore unitario pari 1 MWh, vengono emessi dal GSE per ciascun impianto in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da rinnovabili moltiplicata per un coefficiente, riferito alla tipologia della fonte. e vengono collocati sul mercato a un prezzo pari alla differenza tra il valore di riferimento (180 euro/MWh) e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità. Il valore di riferimento incentivante viene assicurato per quindici anni, aggiornabile ogni tre anni, insieme ai coefficienti.
Per il periodo 2007-2012 la quota d’obbligo di acquisto di rinnovabili, a carico dei produttori che impiegano fonti fossili secondo le modalità precedenti, viene alzata di 0,75 punti percentuali all’anno, rispetto agli attuali 0,35%.
Ma i certificati verdi ulteriori a quelli necessari per assolvere alla quota d’obbligo, che col vecchio sistema restavano non incentivati, verranno ugualmente ritirati al prezzo medio dei certificati verdi registrato nell’anno precedente, fino alla copertura con fonti rinnovabili del 25% del consumo interno di energia elettrica e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione Europea.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con quello dell’Ambiente saranno stabilite le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili fino a 200 kW.
Per il solare resta il sistema vigente. Per le biomasse e il biogas di origine agricola, da filiera corta o da contratti quadro, si applica il medesimo sistema anticipato nel decreto fiscale collegato alla finanziaria.
Il secondo articolo aggiuntivo introduce norme per facilitare la diffusione di fonti rinnovabili, semplificando le procedure autorizzative, in particolare per i piccoli impianti.
Il terzo articolo aggiuntivo prevede norme per facilitare e assicurare la connessione degli impianti, l’acquisto e la trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili.
Il quarto articolo prevede una ripartizione fra le Regioni della quota minima di incremento delle rinnovabili e che le Regioni adeguino i loro piani e programmi a tali obiettivi. Nel caso di inadempienza regionale il Governo può provvedere con commissari ad acta.
Con accordi di programma, infine, Governo e Regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, avvalendosi in particolare delle risorse finanziarie del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
Con poco clamore, ma se questa riforma diventerà legge con l’approvazione della Finanziaria, l’Italia si potrà rimettere al passo con i migliori Paesi europei nello sviluppo delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica. Edo Ronchi, 14 novembre 2007
QualEnergia.it
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