Di seguito saranno elencati i principali punti del decreto:
- Art.2 - comma b0): gli impianti al suolo saranno ammessi
- Art. 2 – comma b1):limite di 3 kW per gli impianti appartenenti a persone fisiche, ai fini della classificazione come "non integrati", pur essendo posti al suolo
- Art. 5 – comma 5: vengono concessi 60 giorni al GSE per la comunicazione della tariffa riconosciuta
- Art. 5 – comma 8: per impianti installati in siti non soggetti a vincoli non è richiesta l’Autorizzazione Unica
- Art. 8 – comma 3: si conferma che gli impianti FV hanno diritto alla somma della tariffa incentivante e al valore della cessione dell’energia
- Art. 10 – comma 2: la copertura dell’incentivazione è garantita dalla tariffa A3 della bolletta elettrica
- Art. 16 – comma 2: Si concedono ulteriori 90 giorni ai Soggetti Responsabili in ritardo sui tempi fissati dai DM finora in vigore
- Art. 16 – comma 3: Si esclude lo scorrimento per gli impianti ritenuti idonei nelle domande presentate entro il 31 marzo
- Art. 16 – comma 5: I soggetti che non sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe previste dalle attuali procedure pur essendo stati ritenuti idonei non hanno alcuna priorità ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al nuovo decreto
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Schema nuovo decreto legge
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