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10-11-2006 TUTTE LE NEWS
Eolico: incostituzionale moratoria regione puglia
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art.1, comma 1, della legge della Regione Puglia dell'11 agosto 2005, n. 9, con la quale si stabiliva, fino all'approvazione del Piano energetico regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2006, una ''Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica''.
 
La dichiarazione di incostituzionalita' e' in una sentenza depositata oggi ed emessa sulla base del ricorso che il governo Berlusconi fece alla Corte Costituzionale nell' ottobre 2005 rilevando che la moratoria stabilita dalla Regione Puglia era in contrasto con l'art.117 della Costituzione per vari motivi. La Corte costituzionale ha anche dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal governo contro il terzo comma della legge regionale ''per l'assoluta genericita' del ricorso''. Il comma 3 dell'art.1 della legge regionale disciplinava una procedura autorizzativa per gli impianti eolici di 'piccola taglia', impianti che erano ''esclusi'' dalla ''moratoria''. La ''moratoria'' non e' oggi piu' in vigore, perche' era a tempo e perche' frattanto e' stato approvato dalla giunta regionale il Piano energetico regionale. Per questo, in prossimita' dell'udienza - si ricorda nella sentenza - la Regione Puglia aveva depositato una memoria nella quale, dopo aver ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione, aveva chiesto che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere. La Regione rilevava, infatti, che, successivamente alla legge impugnata, era stato emanato ''il regolamento 23 giugno 2006 n. 9 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), sostituito dal regolamento 4 ottobre 2006, n. 16, con il quale sono stabilite, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori all'installazione di impianti eolici, le direttive per la valutazione ambientale'': per questo, secondo la Regione Puglia, era ''venuta meno la sospensione disposta dalle norme impugnate''. La Corte costituzionale, definendo ''fondata'' la questione sollevata dal governo nei confronti dell'art.1, comma 1, della 'moratoria', rileva che ''la legge regionale impugnata, come risulta dalla sua stessa rubrica, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia' rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione''. ''I principi fondamentali in materia - scrivono i giudici - si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita')''. Il decreto legislativo stabilisce anche il termine entro il quale deve esaurirsi il procedimento autorizzativo (non oltre 180 giorni): ''L' indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi - scrivono i giudici - quale principio fondamentale in materia di 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo''. La sospensione disposta dalla Regione Puglia - rilevano i giudici - ''e' superiore al termine fissato dal legislatore statale''. ''Sul punto, nessun rilievo - afferma la Corte - assume la circostanza dell'adozione, da parte della Regione Puglia, del regolamento 23 giugno 2006, n. 9 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), successivamente sostituito dal regolamento 4 ottobre 2006, n. 16, con il quale sono stati fissati i criteri per la valutazione ambientale nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti eolici''. (ANSA).

www.ansa.it