NUOVO DECRETO "CONTO ENERGIA" ITALIANO
Il nuovo decreto CONTO ENERGIA è stato approvato. Riportiamo il più sinteticamente possibile quanto definito nel nuovo decreto datato 19 febbraio 2007. Abbiamo inoltre inserito la versione completa del NUOVO DECRETO da visionare in caso di bisogno. Il Nuovo Decreto inoltre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007.
Riassunto decreto "Conto energia"
Versione completa decr. "CONTO ENERGIA"
Lettera Conferenza Unificata
Gazzetta Uff. n. 45 del 23 febbraio 2007
ATTENZIONE, COME VERSIONE UFFICIALE DEL NUOVO DECRETO "CONTO ENERGIA" FARA' FEDE QUELLA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.45 del 23/02/2007.
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GUIDA DEL G.S.E. SUL NUOVO CONTO ENERGIA
Riportiamo in questa pagina la GUIDA AL NUOVO CONTO ENERGIA in formato PDF , pubblicata dal GSE (www.gsel.it). La pubblicazione, curata dal Gestore dei Servizi Elettrici in collaborazione, per alcuni aspetti, con gli uffici tecnici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si propone di rappresentare un agevole e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi. La guida si articola in due parti. Nella prima sono presentate le innovazioni introdotte dal decreto del 19 febbraio 2007, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità di accesso agli incentivi. Nella seconda sono approfonditi alcuni aspetti generali e specifici. Infine, in appendice, è riportato un sintetico glossario.
Guida al nuovo conto energia
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FISCALITA' CONTO ENERGIA ASSOSOLARE
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 46/E del 19 luglio 2007, sollecitata da ASSOSOLARE, chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette/indirette degli incentivi di cui al conto energia e relativamente al regime della vendita dell'elettricità prodotta. La macrodistinzione è tra impianti sotto i 20 kw ed impianti di potenza superiore ai 20 kw. Per i primi, nel caso di impianti asserviti al semplice fabbisogno energetico dell'abitazione o della sede sociale, e per il semplice scambio sul posto, l'incentivo non è imponibile ai fini delle imposte dirette. Nel caso di vendita dell'energia, qualora l'impianto sia istallato solo per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione la vendita dell'energia non avrà natura commerciale e non sarà soggetta ad iva nè imponibile ai fini delle imposte dirette (salvo l'energia venduta in eccedenza rispetto al fabbisogno dell'utente). Nel caso, invece, di impianti non al servizio dell'abitazione o della sede sociale l'energia esuberante rispetto al fabbisogno è considerata rilevante sia ai fini delle imposte dirette che dell'iva (perchè riferita ad una attività commerciale). Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw, non al servizio dell'abitazione dell'utente o della sede sociale, la vendita dell'energia individua una attività commerciale come tale è soggetta ad iva e concorre alla determinazione del reddito d'impresa.
Sintesi Aspetti Fiscali del Conto Energia
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